Lo Statuto

TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO E SCOPO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E’ istituita una Fondazione denominata “Fondazione Mario Lanfranchi” con sede presso la “Villa Lanfranchi” situata in Lesignano de’ Bagni (PR), frazione Santa Maria del Piano.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire ovunque sedi secondarie, uffici e rappresentanze.
La Fondazione ha durata illimitata.
La costituzione della Fondazione è stata promossa con testamento dal Dott.
Mario Lanfranchi, che ha devoluto alla Fondazione il proprio patrimonio, e formalizzata dai designati Esecutore testamentario/Presidente del Consiglio di Amministrazione e dalla Direttrice artistica.
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della fondazione disciplinato dal codice civile.

ARTICOLO 2 – SCOPO

La Fondazione è un ente privato e non ha scopo di lucro.
Oltre ad onorare la memoria del Dott. Mario Lanfranchi con iniziative a lui dedicate, e a promuoverne la conoscenza, la Fondazione ottempera alla volontà del testatore di promuovere attività artistiche e culturali, che abbiano come tema la donna, o comunque ispirate alla figura femminile.
Essa ha lo scopo di perseguire finalità di pubblica utilità nel settore della cultura, favorire e sviluppare con adeguato fondamento scientifico studi ed attività culturali di carattere letterario, artistico e musicale di interesse nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con altre Fondazioni, Accademie ed Istituti di alta cultura italiana ed esteri.
La Fondazione si propone di:

  • migliorare la conoscenza del suo fondatore, Dott. Mario Lanfranchi, regista,
    collezionista e persona poliedrica, attraverso la creazione di percorsi e visite
    guidate presso la “Villa Lanfranchi”;
  • promuovere la diffusione dell’arte e della cultura, anche multimediale,
    cinematografica, musicale, teatrale, della danza, di installazione, anche
    mediante l’attività di produzione, realizzazione e allestimento di spettacoli ed
    esposizioni, nonché l’esecuzione di analoghe attività a favore di terzi, ivi
    compresa l’ideazione, la costruzione e l’allestimento di attrezzeria e
    scenotecnica, noleggio, allestimento, manutenzione, trasporto e servizi di
    impianti audio e luci, la pubblicazione, acquisizione, distribuzione e il
    commercio in genere di prodotti culturali, cinematografici e teatrali,
    audiovisivi e radiotelevisivi;
  • provvedere direttamente alla conduzione dei teatri e degli spazi espositivi
    ad essa affidati, conservandone e valorizzandone il patrimonio storicoculturale, produttivo, artistico, tecnico e professionale e realizzando, anche in
    sedi diverse dai teatri di cui sopra, nel territorio nazionale e all’estero,
    spettacoli ed eventi;
  • creare e realizzare percorsi e modalità formative atti a favorire e avvicinare
    al mondo del lavoro artistico giovani musicisti, autori, attori, registi, fotografi,
    altre figure professionali che si esprimono in campo artistico, creare inoltre
    corsi di aggiornamento e formazione per docenti e per la didattica scolastica;
  • favorire la collaborazione e il coordinamento con altre realtà (Fondazioni,
    Cineteche, Case di produzione, Teatri, Accademie musicali, Istituti di musica,
    Orchestre, ecc.) per la produzione, realizzazione e valorizzazione in
    particolare delle arti, della multimedialità, della cinematografia, della
    fotografia, del teatro e della musica;
  • promuovere, ideare e organizzare rassegne musicali, cinematografiche e
    teatrali, nonché allestire spettacoli di diversa natura;
  • promuovere, realizzare e partecipare a studi, pubblicazioni e iniziative tese
    ad approfondire e a divulgare temi inerenti ai predetti scopi istituzionali;
  • promuovere contesti di collegamento e integrazione fra attività di
    spettacolo, tutela dei beni culturali e naturali e turismo culturale;
  • curare altri compiti e iniziative anche qui non contemplati, ma che altrimenti
    attengano al mondo del cinema, della musica, dello spettacolo e dell’arte ed
    al suo futuro sviluppo artistico e tecnologico;
  • provvedere direttamente alla conduzione di strutture di servizio alle attività
    culturali contemplate, quali cinema, gallerie, musei, videoteche, biblioteche,
    punti vendita, laboratori e studi d’immagine, laboratori di costruzioni
    scenografiche e sartoria design, grafici e informatici, sale musicali e studi di
    registrazione audio e video, case editrici, radio e televisioni, corsi di
    aggiornamento e formazione, ivi compresa l’attività di formazione e
    aggiornamento degli insegnanti in materia culturale, agenzie di spettacolo,
    noleggi attrezzatura, progettazione e consulenza;
  • costituire un fondo di opere d’arte, fotografie, documenti e testi attraverso
    acquisizioni e donazioni, attività di ricerca e documentazione, nonché
    l’organizzazione e l’allestimento di spettacoli, convegni, manifestazioni,
    concorsi, premi, seminari, mostre, in particolare ispirate alla figura femminile.
    Si propone inoltre di favorire la divulgazione della produzione artistica,
    stimolando nuove produzioni e iniziative, sempre nel quadro della diffusione
    dell’arte e della cultura, con particolare riferimento alle necessità del territorio
    e delle sue Istituzioni.
ARTICOLO 3 – ATTIVITA’ DIRETTAMENTE CONNESSE – MODALITA’ OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie.
In particolare essa può:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, l’acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
c) stipulare convenzioni e contratti, ivi compresi i contratti di lavoro di qualsiasi tipo, per l’affidamento a terzi di parte delle attività;
d) instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali, musicali, cinematografici e teatrali a carattere nazionale ed internazionale;
e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
g) svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali per il conseguimento dei suoi scopi, ad esclusione di quelle non compatibili alla dignità del luogo con espressa esclusione delle attività di bed & breakfast, agriturismo e qualunque attività alberghiera o di ristorazione.

TITOLO II – PATRIMONIO

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO – FONDO DI DOTAZIONE – FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio della Fondazione è impiegato per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.
È inalienabile la parte di patrimonio costituita da “Villa Lanfranchi”, sede della Fondazione.
Gli altri beni mobiliari o beni mobili registrati possono essere alienati su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per operare corrispondenti
reinvestimenti finanziari e/o patrimoniali al fine di realizzare gli scopi della Fondazione.
Il patrimonio della Fondazione è composto dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.
Il Fondo di Dotazione è costituito:

  • dal patrimonio inizialmente devoluto alla Fondazione dal suo Fondatore
    mediante testamento e costituito da somme di denaro, beni mobili registrati e
    beni immobili, successivamente incrementato da eventuali altri beni che
    saranno acquisiti dalla Fondazione e dalle altre utilità impiegabili per il
    perseguimento delle finalità istituzionali;
  • dal contributo minimo versato dai Partecipanti, stabilito con Regolamento
    dal Consiglio di Amministrazione;
  • dalle elargizioni e dai contributi o da altre utilità conferiti successivamente
    dai Fondatori e dai Partecipanti con espresso vincolo di imputazione al
    Fondo di Dotazione;
  • dalle elargizioni e dai contributi o da altre utilità conferiti da Enti pubblici e
    privati con espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
  • dalle eredità e dai lasciti testamentari accettati con beneficio d’inventario dal
    Consiglio di Amministrazione in armonia con le finalità statutarie della
    Fondazione;
  • dai beni acquistati dalla Fondazione e dal denaro conseguito dalle attività
    culturali e artistiche, e anche dalle attività commerciali svolte dalla
    Fondazione nei limiti consentiti dal presente statuto.
    Il Fondo di Dotazione iniziale ammonta ad Euro 2.815.312,01
    (duemilioniottocentoquindicimilatrecentododici virgola zero uno), di cui la
    somma di nominali Euro 60.000,00 (sessantamila) è stata investita in BTP01DC32 2,50%, destinata a Fondo di garanzia, con vincolo di indisponibilità
    per esigenze gestionali.
    Il Fondo di Gestione è costituito da:
  • rendite e proventi derivanti dal patrimonio e da ogni altra utilità impiegabili
    per il perseguimento delle finalità della Fondazione – contributi ed elargizioni
    di terzi, donazioni o lasciti testamentari, non espressamente destinati al
    Fondo di Dotazione;
  • contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da
    altri enti pubblici o privati, non destinati al Fondo di Dotazione;
  • esiti gestionali dell’attività svolta in connessione con il conseguimento dello
    scopo istituzionale;
  • proventi di eventuali sponsorizzazioni, erogati volontariamente anche dai
    Partecipanti;
  • sovvenzioni e contributi vincolati alla realizzazione di specifiche attività
    culturali e di spettacolo;
  • apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o
    immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in
    qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza
    espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
  • beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi
    titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di
    dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

TITOLO III – ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

ARTICOLO 5 – ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno.
Il bilancio consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea entro la fine del mese di aprile successivo, unitamente al bilancio preventivo dell’esercizio in corso.
Il bilancio deve essere redatto secondo le norme e i principi vigenti tempo per tempo in materia.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il
potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

TITOLO IV – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARTICOLO 6 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

  • Fondatori;
  • Partecipanti.
    Sono considerati Fondatori il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione e la prima Direttrice artistica, entrambe nominate dal disponente Dott. Mario Lanfranchi.
    I suddetti Fondatori formano il primo Consiglio di Amministrazione con facoltà
    di nominare altri componenti.
    Acquisiscono la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che presentino domanda di ammissione in base ai criteri stabiliti con successivo Regolamento dal Consiglio di Amministrazione, che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all’incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica.
    La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
    Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche straniere nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero. In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nella ammissione dei nuovi aderenti.
    Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l’accettazione delle domande dei candidati Partecipanti. La relativa deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
    Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
ARTICOLO 7 – DECADENZA E RECESSO

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell’esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.
Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
    I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
    I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.
    I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi sopra previsti al secondo comma del presente articolo, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive dell’Assemblea.
ARTICOLO 8 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

  • l’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Vice-presidente;
  • il Presidente onorario;
  • il Revisore.
ARTICOLO 9 – L’ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

L’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti (“Assemblea”) approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare:

  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
  • approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all’erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
  • determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
  • nomina e revoca il Revisore;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e promuove l’azione di responsabilità;
  • delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza “dell’assemblea”.
    L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
    L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora.
    Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
    Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
    Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
    L’Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.
    In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
    Ogni Fondatore e ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 10 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il primo Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi.
E’ composto da un numero minimo di due a un massimo di cinque membri, prevalentemente di sesso femminile per espressa indicazione del Fondatore, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e possono essere rieletti.
Il primo Consiglio è composto dai due Fondatori: la Presidente, Avv. Lara Canuti, e la Direttrice artistica, Dott.ssa Valeria Ottolenghi, in qualità di VicePresidente, designate in virtù delle disposizioni testamentarie del Dott. Mario Lanfranchi.
I due Fondatori possono nominare altri membri che resteranno in carica per la durata del primo mandato di cinque esercizi.
I successivi Consigli di Amministrazione, che dureranno in carica tre esercizi, verranno designati dall’Assemblea.
Gli eventuali Partecipanti potranno designare un solo componente del Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione stabilirà con apposito Regolamento i criteri di ingresso e rappresentanza di eventuali Partecipanti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
Può tuttavia essere convocato in qualunque altro momento su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.
E’ convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione, con qualunque mezzo idoneo a garantirne il ricevimento.
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale la deliberazione approvata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, unicamente nel caso in cui il Consiglio sia formato da un minimo di tre membri.
I verbali del Consiglio devono risultare da apposito registro ed essere firmati dal Presidente e dal segretario della riunione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla loro carica in caso di:
a) perdita dei requisiti per la partecipazione all’organo amministrativo;
b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall’art. 15 comma 1 L. 55/1990, lett. a, b, c, d, e;
c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all’art. 15 comma 1 lett. f L. 55/1990;
d) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell’organo amministrativo.
La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e in particolare:

  • attua e realizza lo scopo istituzionale espresso nell’atto costitutivo e nello Statuto;
  • predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo della Fondazione;
  • predispone i programmi annuali e pluriennali di attività;
  • in caso di rinuncia ai ruoli definiti dallo stesso Dott. Mario Lanfranchi, ovvero Avv. Lara Canuti quale Presidente e Dott.ssa Valeria Ottolenghi quale Direttore artistico, l’Assemblea nomina in sostituzione il Presidente, il VicePresidente e nomina la Direzione artistica, anche esternamente al Consiglio e ai Fondatori/Partecipanti;
  • predispone i Regolamenti interni;
  • propone all’Assemblea le modifiche allo Statuto che risultassero necessarie e opportune;
  • delibera sull’accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
  • assume decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, di collaborazione, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
  • convalida i provvedimenti adottati dal Presidente in caso di urgenza;
  • delibera la corresponsione ai consiglieri del rimborso delle spese documentate e di eventuali gettoni di presenza;
  • propone all’Assemblea lo scioglimento della Fondazione, in armonia con le disposizioni testamentarie del Fondatore e delle norme di legge;
  • determina con Regolamento i criteri di ingresso dei Partecipanti, eventualmente con attribuzione di rappresentanza negli organi della Fondazione.
ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE

Al Presidente della Fondazione compete:

  • la legale rappresentanza della Fondazione;
  • la convocazione, la presidenza, la determinazione dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione;
  • la cura dell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • l’adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo possibile al Consiglio di amministrazione per la sua ratifica.
    Al Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, compete il compimento degli atti attuativi dello scopo istituzionale, in particolare cura l’esecuzione del Programma e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, effettua i pagamenti, le riscossioni, le aperture di conti correnti bancari e tutti gli altri atti necessari alla gestione ordinaria.
    Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente in casi di sua assenza o impedimento.
    Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro membro del Consiglio di amministrazione o a terzi, con approvazione del Consiglio stesso.
ARTICOLO 12 – PRESIDENTE ONORARIO

L’Assemblea può eleggere un Presidente onorario, investito di tale titolo quale garante della onorabilità e del prestigio della Fondazione.
Non può essere scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione e deve essere in possesso di elevate qualità professionali e morali.
Di preferenza egli dovrà essere scelto tra persone che si siano distinte nel mondo dell’arte e della cultura, con particolare riguardo ai settori di operatività della Fondazione.
Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di amministrazione in carica ed è rieleggibile.
Il Presidente onorario può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione; non ha voto deliberativo, ma può essergli richiesto di esprimere parere consultivo sulle deliberazioni.

ARTICOLO 13 – VIGILANZA

L’Autorità competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
IL REVISORE
Il Revisore è eletto per la prima volta in sede di atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea.
Dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
L’Assemblea può revocare il revisore solo in presenza di giusta causa.
Il Revisore provvede:

  • al riscontro della gestione finanziaria;
  • al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
  • ad esprimere il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.
    Può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione in cui si discutono i bilanci o questioni di carattere economico-patrimoniale, senza diritto di voto.
    La sua carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico della Fondazione.
    In ogni caso di cessazione dall’incarico del Revisore, l’Assemblea dovrà provvedere alla sua sostituzione.
ARTICOLO 14 – COMITATO SCIENTIFICO E COMITATI TECNICI

Il Consiglio di amministrazione può istituire un Comitato Scientifico o Comitati Tecnici aventi compiti specifici, nominandone i membri e stabilendone la durata e le finalità conformemente al presente Statuto.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 15 – SCIOGLIMENTO

L’estinzione della Fondazione potrà avvenire oltre che nei casi previsti per legge, per raggiungimento dello scopo o per intervenuta impossibilità di raggiungerlo, per esaurimento del patrimonio o per decisione dell’Assemblea assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri.
In caso di estinzione, per qualunque causa, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la Fondazione, dopo avere esaurita la fase di liquidazione, dovrà devolvere il proprio patrimonio ad associazioni o fondazioni o altri enti che perseguano finalità uguali o analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Fondatori, ai Partecipanti e/o ai componenti degli organi della Fondazione.
In ossequio alle disposizioni testamentarie del Dott. Mario Lanfranchi, in caso di cessazione delle attività e scioglimento della Fondazione, “Villa Lanfranchi” dovrà essere demolita una volta ottenute le autorizzazioni di legge. In caso di diniego delle medesime, l’intero patrimonio dell’Ente (quindi anche la Villa) sarà devoluto ad altro Ente avente analoghe finalità socio-culturali, con l’onere di mantenere alla Villa il nome e gli scopi indicati dallo stesso Dott. Mario Lanfranchi.

ARTICOLO 16 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Fondazioni.
FIRMATI: LARA CANUTI – VALERIA DEBORA OTTOLENGHI – ROSSELLA GORRERI – MARCO ZANTELLI – GIULIO ALMANSI